Statuto

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE ITALIANA FRIGORISTI – “ASSOFRIGORISTI”

(come deliberati dall’Assemblea Assofrigoristi dell’ 8 ottobre 2022)

1 - Denominazione, ambiti di rappresentanza e sedi

E’ costituita l’Associazione di diritto privato denominata ASSOFRIGORISTI per le aziende, piccole e medie, secondo la definizione datane dall’Unione Europea, che progettano, assemblano, installano, eseguono manutenzioni, riparazioni e dismissioni degli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria.

L’Associazione elegge la propria sede legale in Padova, Via Tiziano Aspetti al civico n° 170.

L’Associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e sarà prorogata automaticamente alla scadenza per ulteriori 50 (cinquanta) anni, salva espressa ed apposita delibera in senso contrario dell’Assemblea degli Associati.

L’Associazione può spostare ed aprire nuove sedi operative e punti di informazione sul territorio nazionale ed estero.

2 - Scopi dell’Associazione

ASSOFRIGORISTI opera come libera Associazione di categoria e non ha fini di lucro.

In qualità di soggetto orientato a favorire lo sviluppo e la promozione del settore rappresentato, nell’interesse generale degli associati, l’Associazione si prefigge i seguenti scopi:

  1. studiare i problemi di carattere operativo e normativo che interessano le aziende associate;
  2. costituire comitati tecnici per la partecipazione attiva ai lavori presso gli enti normatori italiani e stranieri, per lo studio e la formulazione di norme e regolamenti;
  3. promuovere corsi di formazione professionale specifici per la qualificazione del settore;
  4. promuovere la certificazione di qualità, sicurezza e ambiente per le aziende associate, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture o consorzi;
  5. favorire lo studio e la costituzione di un marchio di qualità volontario e non esclusivo possibilmente certificato da Enti terzi;
  6. sviluppare rapporti, alleanze ed accordi con altre Associazioni, sia di categoria, che di natura generalista, italiane e straniere, a livello convenzionale e partecipativo;
  7. promuovere manifestazioni e periodici nell’interesse della categoria;
    favorire, organizzare e facilitare la partecipazione delle aziende associate a fiere, mostre e convegni;
  8. prestare servizi ed assistenza agli associati, singolarmente presi od in generale, in forma diretta o indiretta, eventualmente attraverso società di servizi;
  9. fornire indicazioni orientative non vincolanti in materia di quotazioni di mercato in genere;
  10. espletare ogni altro compito che dalle leggi o dalle delibere degli organi competenti le venga affidato.

3 - Autonomia dell’Associazione

L’Associazione è dotata di autonomia decisionale, operativa e rappresentativa verso i terzi, nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti Interni vigenti e di futura approvazione, del Codice Deontologico e dei limiti rispettivamente sanciti dai predetti.

L’Associazione è apolitica ed apartitica; può aderire ad altre organizzazioni o enti di carattere nazionale o sopranazionale; può siglare con essi accordi di partnership, protocolli d’intesa o altre convenzioni, in armonia con i propri scopi sociali.

4 - Associati

L’iscrizione all’associazione ed il relativo conseguimento della qualità di associato si ottengono con l’inderogabile possesso dei seguenti requisiti:

  1. aver raggiunto la maggiore età;
  2. essere cittadini italiani o di altro Stato Membro dell’Unione Europea;
  3. se cittadini di altri Stati extra-comunitari, essere residenti stabilmente in Italia da almeno 5 anni;
  4. godere dei diritti civili e non aver riportato condanne per reati connotati da grave allarme sociale o comunque incompatibili con gli scopi dell’Associazione;
  5. aver conseguito un diploma anche triennale di scuola secondaria superiore o di istituto tecnico professionale, ovvero, alternativamente, aver svolto per almeno 5 anni l’attività lavorativa di cui all’art. 1 del presente Statuto;
  6. essere rispondente al Profilo Professionale del Frigorista, allegato al presente Statuto sub A;
  7. essere in possesso della partita IVA propria o della società di appartenenza.

Possono essere iscritte all’Associazione anche società di persone, società di capitale e Associazioni Professionali, purché uno dei titolari o dei legali rappresentanti delle stesse o i delegati a rappresentarle nell’Associazione siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Gli associati devono perseguire il proprio costante aggiornamento professionale, nel rispetto degli obblighi di formazione permanente sanciti e descritti dal Codice Deontologico.

In conformità al più ampio rispetto del principio di democraticità che informa l’intera attività associativa, l’associato ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita dell’Associazione, portando un contributo positivo di proposte nel quadro dei valori e degli scopi fissati dal presente Statuto e dal Codice Deontologico.

L’esercizio dei diritti inerenti la vita associativa spetta solo agli associati che siano in regola con i versamenti annuali delle quote associative deliberate dagli organi dirigenti dell’Associazione.

5 - Modalità di adesione

Al fine di acquisire la qualifica di associato, i soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo precedente debbono presentare domanda di ammissione alla Presidenza presso la sede centrale dell’Associazione, siglata dal legale rappresentante e/o titolare dell’impresa o da un suo procuratore delegato a rappresentare l’azienda presso l’Associazione.

La domanda di adesione deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Associazione, scaricabile dal sito ufficiale www.assofrigoristi.it, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti, deve indicare il nome del legale rappresentante o di un suo procuratore, delegato a rappresentare l’azienda presso l’Associazione, e deve contenere un’espressa dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del presente Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti Interni vigenti al momento della domanda, che si impegna e vincola ad osservare parimenti ad ogni loro eventuale e futura modifica.

La Presidenza vaglia le caratteristiche tecniche e la sussistenza dei requisiti del candidato richiedente, ammettendone o rifiutandone la domanda di adesione all’Associazione.

L’accettazione della domanda di iscrizione vincola il soggetto aderente all’integrale rispetto di tutti gli obblighi sanciti dallo Statuto, dal Codice Deontologico, dai Regolamenti Interni anche di futura adozione e della legge.

6 - Decorrenza e durata delle iscrizioni. Elenco degli iscritti

I diritti inerenti all’iscrizione all’Associazione decorrono dalla data di comunicazione al richiedente dell’accettazione della domanda di adesione.

La decorrenza dell’iscrizione si ha dalla data della delibera di ammissione di cui all’articolo precedente, con efficacia differita e condizionata al pagamento della quota associativa di cui al successivo articolo 8.

L’iscrizione all’Associazione ha durata di un anno dalla data della delibera di ammissione e deve essere rinnovata di anno in anno. Non si fa luogo in alcun caso al rinnovo tacito dell’iscrizione.

È tenuto presso la sede dell’Associazione l’elenco completo degli iscritti, con indicazione delle quote rispettivamente versate da ciascuno; l’elenco viene aggiornato periodicamente ed almeno una volta l’anno.

L’elenco degli iscritti non è liberamente consultabile né divulgabile per ragioni elettorali e/o di promozione commerciale.

7 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde nei seguenti casi, unitamente ad ogni e qualsiasi diritto sul patrimonio dell’Associazione:

– perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all’articolo 4;

– morosità nel pagamento dei contributi associativi;

– mancata osservanza delle regole inerenti alla formazione permanente;

– espulsione decretata ai sensi del Codice Deontologico;

– recesso comunicato ai sensi dell’articolo precedente;

– scioglimento dell’Associazione.

La perdita della qualità di associato comporta l’automatica ed immediata decadenza dalle cariche associative interne ed esterne ricoperte.

8 - Quota associativa

L’adesione all’Associazione comporta il pagamento di una quota associativa annuale.

La quota annuale è stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) Settembre.

L’Associazione può modificare di anno in anno le quote associative, in funzione anche del generale andamento economico e senza in ogni caso alcuno specifico dovere di motivazione della relativa delibera.

In nessun caso l’associato ha diritto alla restituzione delle quote versate.

La quota associativa può essere oggetto di trasferimento sia per atto tra vivi che a causa di morte, fatta comunque salva la valutazione della sussistenza dei requisiti del cessionario per la conferma dell’iscrizione all’Associazione.

8-bis. Soci Sostenitori

Possono aderire all’Associazione, senza formale iscrizione quali associati e, quindi, quali meri soci sostenitori in qualità di aziende o professionisti, con diritto di partecipazione ma non di voto, le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone e di capitali, altre Associazioni ed Enti aventi scopi analoghi a quelli perseguiti e promossi da Assofrigoristi, di cui condividono i progetti anche ai fini della propria promozione professionale e commerciale.

L’adesione all’Associazione ed il relativo conseguimento della qualità di socio Sostenitore si ottengono con l’inderogabile possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo primo, punti 1, 2, 3, 4 del presente statuto.

L’esercizio del diritto di partecipazione spetta solo ai soci sostenitori che siano in regola con i versamenti annuali del contributo liberale deliberato dagli organi dirigenti dell’Associazione.

8-ter. Modalità di adesione

Al fine di acquisire la qualifica di socio sostenitore, i soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo precedente debbono presentare domanda di adesione alla Presidenza presso la sede centrale dell’Associazione, siglata dal legale rappresentante e/o titolare dell’impresa o da un suo procuratore delegato a rappresentare l’azienda presso l’Associazione.

La domanda di adesione deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Associazione, scaricabile dal sito ufficiale www.assofrigoristi.it, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti, deve indicare il nome del legale rappresentante o di un suo procuratore, delegato a rappresentare l’azienda presso l’Associazione, e deve contenere un’espressa dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del presente Statuto, del Codice Deontologico, nei limiti della sua applicabilità ai soci sostenitori, e dei Regolamenti Interni vigenti al momento della domanda.

La Presidenza vaglia le caratteristiche tecniche e la sussistenza dei requisiti del candidato richiedente, ammettendone o rifiutandone la domanda di adesione.

L’accettazione della domanda di adesione vincola il soggetto aderente all’integrale rispetto di tutti gli obblighi sanciti dallo Statuto, dal Codice Deontologico, nei limiti della sua applicabilità ai soci sostenitori, dai Regolamenti Interni anche di futura adozione e della legge.

8-quater. Decorrenza e durata delle adesioni.

I diritti inerenti all’adesione all’Associazione decorrono dalla data di comunicazione al richiedente dell’accettazione della domanda di adesione.

La decorrenza dell’adesione si ha dalla data della delibera di ammissione di cui all’articolo precedente, con efficacia differita e condizionata al pagamento del contributo liberale di cui al successivo articolo 8-sexies del presente statuto.

L’adesione decade 30 gg dopo il mancato pagamento della quota associativa.

8-quinquies. Perdita della qualità di socio sostenitore

La qualità di socio sostenitore si perde nei seguenti casi:

– perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all’articolo 8-bis;

– morosità nel pagamento del contributo liberale;

– espulsione decretata ai sensi del Codice Deontologico;

– recesso comunicato ai sensi dell’articolo precedente;

– scioglimento dell’Associazione.

8-sexies. Contributo liberale

L’adesione all’Associazione comporta il pagamento annuale di un contributo liberale.

Il contributo annuale è stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo entro il giorno 30 (trenta) Settembre.

L’Associazione può modificare di anno in anno il contributo liberale, in funzione anche del generale andamento economico e senza in ogni caso alcuno specifico dovere di motivazione della relativa delibera.

In nessun caso il socio sostenitore ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Il contributo liberale è in ogni caso intrasferibile ad ogni effetto.

9 - Organi associativi nazionali

Fanno parte dell’organizzazione nazionale i seguenti organi associativi:

– l’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI;

– il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE;

– la PRESIDENZA ed il PRESIDENTE NAZIONALE;

– il DIRETTORE OPERATIVO.

10 - Assemblea Generale degli Associati

L’Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberante dell’Associazione ed è presieduta e diretta dal Presidente Nazionale.

L’Assemblea è composta da tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, ciascuno con diritto di parola e di voto, nei limiti stabiliti dal Regolamento Elettorale Interno.

Il Presidente Nazionale può invitare a partecipare alle riunioni dell’Assemblea, senza diritto di voto, quanti riterrà utili allo svolgimento della stessa.

Il Presidente Nazionale può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea, i soci sostenitori.

L’Assemblea Generale viene convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale o, in difetto, dall’organismo o soggetto individuato in seno al Regolamento Elettorale Interno, ove possibile una volta all’anno e comunque almeno due volte nel quinquennio, quando se ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta scritta e motivata presentata da almeno 1/3 degli associati di cui all’articolo 4 del presente statuto presso la sede dell’Associazione.

La convocazione viene effettuata per iscritto e contiene l’indicazione dell’ordine del giorno.

La convocazione viene inoltrata agli associati con qualunque mezzo (telegrafico, posta, fax, posta elettronica), almeno 20 giorni solari consecutivi prima della data fissata per l’adunanza; nel solo caso di adunanza indetta per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale e per l’elezione o per il rinnovo del Collegio dei Probiviri, il preavviso deve essere di almeno 30 giorni, salve le modalità di trasmissione.

Nei casi di assoluta urgenza, descritti nell’avviso, la convocazione potrà essere fatta con soli cinque giorni solari consecutivi di preavviso, salve le modalità di trasmissione.

Salve ulteriori funzioni assegnate da altre disposizioni del presente Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti Interni, all’Assemblea Generale sono attribuite le competenze seguenti:

1) stabilire le linee di strategia politico-sindacale e gli indirizzi dell’Associazione in relazione alle esigenze della categoria;

2) eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale, secondo quanto disposto dal Regolamento Elettorale Interno;

3) eleggere, salvo operi la surroga automatica di cui al Regolamento Elettorale, i componenti del Consiglio Direttivo in sostituzione di membri decaduti per dimissioni o per altra causa, secondo quanto disposto dal Regolamento Elettorale Interno;

4) qualora convocata in apposita seduta, approvare o modificare lo Statuto con il voto favorevole del 51% dei suoi componenti presenti all’assemblea;

5) qualora convocata in apposita seduta, approvare o modificare il Codice Deontologico con il voto favorevole del 51% dei suoi componenti presenti all’assemblea;

6) qualora convocata in apposita seduta, modificare o abrogare i Regolamenti Interni approvati dal Consiglio Direttivo e dalla Presidenza dettagliatamente indicati nell’ordine del giorno, in numero non superiore ad 1 (uno) per riunione, con il voto favorevole del 51% dei suoi componenti presenti all’assemblea;

7) deliberare lo scioglimento anticipato dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;

8) deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo o dagli associati;

Il quorum costitutivo per la valida apertura delle adunanze è pari alla metà più uno degli associati, se in prima convocazione; in seconda convocazione, le adunanze sono validamente aperte quale che sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice (metà più uno) dei presenti, senza tener conto degli astenuti o dei voti non validi

Ciascun associato di cui all’articolo 4 del presente statuto ha diritto ad un solo voto per testa; in caso di parità, il voto del Presidente è determinante; non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni, su richiesta del Presidente o di un socio votante, approvata dalla maggioranza degli intervenuti, possono avvenire con scrutinio segreto.

Le deliberazioni prese ed approvate dall’Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.

A discrezione dell’organo associativo deputato a convocare l’Assemblea degli associati ai sensi del quinto paragrafo del presente articolo, la partecipazione all’Assemblea, laddove non figuri all’ordine del giorno una delle materie di cui ai punti 2,3,4,5,6 del paragrafo nono del presente articolo, può avvenire anche da remoto, tramite la piattaforma indicata nella convocazione; la convocazione precisa in tal caso il link al quale l’associato deve collegarsi nel caso opti per tale forma di partecipazione e specifica inoltre tutte le prescrizioni cui l’associato deve ottemperare al fine di consentire senza equivoci il proprio riconoscimento quale socio effettivo ai fini della valida partecipazione all’adunanza.

11 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea Generale degli Associati Soci e rimane in carica per 5 anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 15 a massimo 25 membri eletti dall’Assemblea Generale, che siano in regola con il versamento della quota associativa, nella pienezza dei diritti associativi ed iscritti regolarmente all’Associazione da almeno quattro anni consecutivi, secondo quanto disposto dal Regolamento Elettorale Interno.

Non sono ammessi più rappresentanti appartenenti ad un’unica azienda.

Al Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto, quanti il Presidente considera necessari ai fini dell’utile svolgimento dei lavori, ivi compresi i soci sostenitori.

Il Consiglio si riunisce almeno 4 (quattro) volte all’anno con una pianificazione di massima approvata entro il 30 settembre di ciascun anno; è convocato dal Presidente almeno 10 giorni prima della data della riunione, mediante invito scritto sul quale devono risultare la data ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno oggetto di discussione; nel caso si debba nominare il Presidente, il preavviso deve essere pari a giorni 15 giorni.

Immediatamente dopo l’elezione da parte dell’Assemblea Generale dei componenti il Consiglio Direttivo, questi ultimi, ove siano tutti presenti e se vi sia consenso della maggioranza anche informalmente espresso, possono riunirsi seduta stante per verificare se via sia una sola candidatura a Presidente o più candidature. Nel caso vi sia un’unica candidatura e tutti gli altri componenti manifestino espressamente la volontà di non candidarsi a Presidente, il Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza, può deliberare di procedere alla elezione del Presidente; la votazione avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale Interno.

In casi di eccezionale urgenza, debitamente motivati nell’avviso, il preavviso può essere ridotto a giorni due, salve le modalità di inoltro della comunicazione, effettuabile anche in via telematica, secondo le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea. In tale caso, le decisioni saranno ritenute valide solo nel caso in cui sia presente alla seduta almeno il 50% + 1 dei componenti aventi diritto al voto.

È sempre consentita la partecipazione tramite servizi di connettività da remoto.

Il Consiglio Direttivo può autoconvocarsi con comunicazione avente il contenuto di cui al paragrafo quinto del presente articolo che sia sottoscritta da un numero di componenti pari ad almeno il 50% dei membri del Consiglio ed inviata a mezzo PEC ai non firmatari.

Ogni Consigliere può raccogliere le deleghe di massimo due altri Consiglieri. La delega vale ai fini del raggiungimento del quorum. Un Consigliere non può fornire delega per più di due volte complessive nel corso di ciascun anno. Il Consigliere che non si presenta per tre volte complessive nel corso del quinquennio senza addurre un giustificato motivo decade automaticamente dalla carica; la decadenza viene accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il quorum costitutivo per la valida apertura delle adunanze del Consiglio Direttivo è pari alla metà più uno degli componenti il Consiglio, se in prima convocazione; in seconda convocazione, le adunanze sono validamente aperte quale che sia il numero dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice (metà più uno) dei presenti, senza tener conto degli astenuti o dei voti non validi.

Salve ulteriori funzioni assegnate da altre disposizioni del presente Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti Interni, il Consiglio Direttivo Nazionale, in qualsiasi modo convocato:

1) nomina e revoca, al Suo interno, il Presidente;

2) convoca l’Assemblea Generale degli Associati, ivi compresa quella quinquennale per il rinnovo degli organi;

3) promuove, determina ed attua le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa secondo gli indirizzi operativi dall’Assemblea Generale, dando esecuzione alle delibere adottate dalla Stessa;

4) ratifica l’approvazione del rendiconto economico dell’Associazione svolta dalla Presidenza;

5) delibera l’entità e l’ammontare delle quote associative annue;

6) approva il Regolamento Elettorale Interno ed ogni sua modifica e/o abrogazione;

7) stringe accordi, conclude convenzioni con altre aziende ed associazioni italiane o straniere, sia aventi finalità e natura analoghe ad ASSOFRIGORISTI, sia generaliste e decide sulle richieste di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome;

8) nomina i rappresentanti dell’Associazione in istituzioni, società ed enti;

9) decide, su proposta della Presidenza, in merito alla costituzione, all’attivazione, alla cessazione, alla partecipazione ed alla promozione di ogni società, ente, associazione, persona giuridica, struttura o strumento necessario ai fini dell’attività dell’Associazione;

10) ratifica la nomina dei membri della Presidenza effettuata dal Presidente Nazionale;

11) adotta ogni necessario provvedimento in merito alle Delegazioni Territoriali;

12) segnala al Collegio dei Probiviri i comportamenti ritenuti non corretti degli associati, dei soci sostenitori, del Direttore Operativo e dei dipendenti.

13) elegge il Revisore dei Conti in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15.

12 - Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale rimane in carica 5 anni e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.

Si considera integralmente svolto anche il mandato che sia durato almeno due anni, sei mesi ed un giorno.

Nel caso di revoca del Presidente da parte del Consiglio Direttivo, quest’ultimo fissa contestualmente l’adunanza per l’elezione del nuovo Presidente, salvo ricorrano le condizioni di cui al paragrafo sesto dell’art. 11, nel qual caso si potrà procedere all’elezione immediata del nuovo Presidente.

In caso di revoca, decadenza, dimissioni o termine del mandato del Presidente, quest’ultimo, quale Presidente uscente, ha l’obbligo di dar corso celermente e senza indugio al passaggio di consegne ed alla consegna della documentazione inerente l’associazione ed il mandato espletato.

Salve ulteriori funzioni assegnate da altre disposizioni del presente Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti Interni, il Presidente Nazionale:

1) nomina il Vice-Presidente tra i membri della Presidenza, presiede gli organi nazionali ed è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;

2) definisce l’incarico dei membri della Presidenza e ne decide il decadimento per giusta causa, informando il Consiglio Direttivo.

3) ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento dell’Associazione e si occupa e sovrintende alla gestione economica della Medesima;

4) assume delibere d’urgenza di competenza del Direttore Operativo, sottoponendole alla ratifica della stessa nella successiva riunione;

5) può conferire deleghe per il compimento di atti di sua competenza;

6) può attribuire incarichi di coordinamento delle delegazioni e di direzione sindacale ai componenti del Consiglio Direttivo e/o a soci non dirigenti .

7) definisce, su proposta del Direttore Operativo, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dell’Associazione;

8) esercita il controllo generale sulla gestione e sull’operato dell’Associazione e sulle attività degli enti, delle strutture e/o delle società promosse dall’Associazione, fatta salva la loro autonomia patrimoniale e giuridica;

9) informa i soci di quanto è stato deliberato dal Consiglio Direttivo con ogni mezzo ritenuto idoneo;

10) informa periodicamente il Consiglio Direttivo Nazionale sull’andamento complessivo della Associazione, sulla situazione economico-finanziaria e sullo stato dei servizi della Stessa.

13 - Presidenza

La Presidenza è l’organo operativo dell’Associazione e di supporto al Presidente ed è composta da un numero massimo di 5 membri scelti dal Presidente Nazionale tra gli associati regolarmente iscritti da almeno 4 anni consecutivi. Ne fa parte di diritto il Presidente uscente del precedente quinquennio, ovvero, in sua assenza o nel caso di sua indisponibilità, un membro aggiuntivo scelto dal Presidente. In ogni caso, il Presidente uscente è obbligato a cooperare attivamente e concretamente per un efficace e corretto passaggio di consegne con il Presidente neo-eletto.

La Presidenza rimane in carica fino alla cessazione dalla carica del Presidente.

Salvi i compiti attribuitile da altri articoli del presente Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti Interni, la Presidenza ha svolge le seguenti funzioni:

1) nomina e revoca il Direttore Operativo, che ne fa parte di diritto;

2) predispone, redige ed approva il rendiconto di gestione dell’associazione;

3) adotta, approva, modifica ed abroga tutti i Regolamenti Interni dell’Associazione anche in materia di gestione delle risorse economiche e finanziarie e di tenuta della contabilità interna, ad eccezione di quello Elettorale Interno, vigilando sulla corretta e trasparente applicazione degli stessi;

4) assiste il Presidente nella decisione di possibili aperture e/o trasferimento di sedi legali, amministrative e operative;

5) accerta e delibera la perdita della qualità di socio, motivandola in conformità all’art. 7 del presente Statuto, ed assume i conseguenti provvedimenti, compresa la dichiarazione di accertamento della decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte, informandone il Consiglio Direttivo;

6) convoca il Consiglio Direttivo Nazionale;

7) controlla la gestione e l’operato dell’Associazione;

8) propone al Consiglio Direttivo la compravendita di immobili necessari ai fini dell’attività svolta dall’Associazione;

9) cura l’aggiornamento tecnico, scientifico e professionale degli Associati con ogni mezzo idoneo.

14 - Direttore Operativo

Il Direttore Operativo dell’Associazione è nominato dalla Presidenza anche tra soggetti non iscritti all’Associazione.

Il Direttore Operativo, senza alcuna prerogativa di voto, ma soltanto di parola, ove concessagli, è membro di diritto della Presidenza, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale, ai quali è gerarchicamente subordinato.

Salve ulteriori funzioni assegnate da altre disposizioni del presente Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti Interni, il Direttore Operativo:

1) coadiuva la Presidenza nel vaglio delle richieste di adesione all’Associazione e nella decisione sull’accoglimento o sul rigetto delle stesse;

2) organizza, gestisce e promuove tutte le attività dell’Associazione su incarico del Presidente e sovraintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;

3) concorre all’elaborazione delle politiche associative e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo Nazionale nella rappresentanza politico-sindacale dell’Associazione;

4) partecipa alle riunioni di tutti gli organi dell’Associazione;

5) dirige e coordina il personale dipendente dell’Associazione e, d’intesa con gli organi dirigenti delle strutture promosse dall’Associazione, anche il personale dipendente di enti, società, consorzi e cooperative;
6) informa periodicamente il Presidente Nazionale e la Presidenza sull’andamento complessivo dell’Associazione, sulla situazione economico-finanziaria e sullo stato dei servizi della Stessa, supportando il Presidente nella relazione da questi svolta in favore del Consiglio Direttivo Nazionale;

7) propone al Presidente Nazionale l’assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’Associazione;

8) propone l’adozione di accordi di lavoro e le modalità attuative delle normative in tema di contratto di lavoro in relazione al personale dipendente dell’Associazione.

Il Direttore Operativo può essere sempre revocato dalla maggioranza assoluta della Presidenza; ove essa non provveda, può essere revocato dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

La revoca, la decadenza, le dimissioni ed il termine del mandato del Presidente comportano l’automatica cessazione dall’incarico, con effetto immediato, del Direttore Operativo.

Al termine, alla revoca o alla decadenza del mandato, il Direttore Operativo deve fornire tutta la documentazione sviluppata nel corso della sua attività ai fini della continuità operativa dell’Associazione, in conformità a quanto previsto nel contratto di conferimento d’incarico.

15 - Revisore Dei Conti. Tesoriere

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Presidenza, può nominare un Revisore dei conti tra i revisori e gli esperti contabili di riconosciuto prestigio e professionalità; il Revisore, qualora eletto, dura in carica 5 anni, previa stipula di contratto d’opera professionale a tempo determinato con l’Associazione.

Il Revisore ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell’Associazione; si avvale della collaborazione degli uffici amministrativi e predispone per la seduta del Consiglio Direttivo Nazionale una nota sul rendiconto consuntivo in esame.

All’elezione del Revisore si procede con voto palese e senza formalità di rito.

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Presidenza, nominata tra gli associati un tesoriere.

Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Nel caso rilevi anomalie o discrepanze nella gestione, il tesoriere deve svolgere formale segnalazione al Consiglio Direttivo per l’adozione dei provvedimenti del caso.

Laddove non sia membro del Consiglio Direttivo, il tesoriere partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio con diritto di parola, ma non di voto.

16 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organismo che coordina le attività di formazione tecnica e professionale degli iscritti all’Associazione.

Il Comitato dura in carica cinque anni ed è retto da un Coordinatore nominato, su indicazione della Presidenza e del Direttore Operativo, con delibera del Consiglio Direttivo. Il Coordinatore dovrà essere un socio di comprovata esperienza e con una anzianità associativa di almeno quattro anni.

Il Coordinatore potrà avvalersi di una struttura costituita da almeno tre membri di comprovata esperienza e competenza tecnico-professionale a rappresentare i settori di interesse dell’associazione, e potrà essere coadiuvato da un Responsabile con il ruolo di segreteria tecnica organizzativa. I membri selezionati, che abbiano a priori espresso accettazione per le condizioni generali dell’incarico ed il codice deontologico dell’associazione, scelti internamente od esternamente all’associazione per un massimo di un terzo dei componenti, saranno presentati per la ratifica al Consiglio Direttivo.

Il Comitato definisce, di concerto con il Direttore Operativo d’intesa col Presidente, i programmi dei corsi di formazione permanente e degli eventuali relativi esami finali. Indica la quantità dei crediti formativi riconosciuti all’esito positivo di ciascun corso/evento.

Una volta designati i membri del Comitato, il Direttore Operativo provvede alle incombenze necessarie per la sottoscrizione con i predetti dei relativi contratti di incarico secondo quanto indicato nel presente articolo.

Il Comitato entra in funzione e sarà efficacemente operativo solo una volta che tutti i membri avranno sottoscritto il contratto di cui al comma precedente.

Nel caso in cui, in corso di mandato, uno o più membri del Comitato rinuncino all’incarico, o siano revocati dall’incarico, o non possano o vogliano proseguire nell’incarico per qualsivoglia ragione, il Direttore Operativo provvede alla nomina dei sostituti secondo quanto previsto al comma precedente.

In ogni caso, anche nell’assenza di due membri su tre, il Comitato Tecnico Scientifico assicura e garantisce la propria continuità operativa con l’unico componente in operatività, fino alla compiuta integrazione del numero legale.

Fatti salvi gli ulteriori compiti affidatigli con apposita delibera della Presidenza, il Comitato Tecnico Scientifico, nell’ambito delle attività di contatto diretto da parte degli associati con gli eventuali consulenti convenzionati per i servizi di informazione ed inquadramento dei problemi (c.d. ticketing e forum), coordina i gruppi di lavoro tematici e gestisce le risorse umane, esterne ed esterne, dedicate a ciascun tema.

Il Direttore Operativo ha il compito di vigilare sull’operato di ciascun membro del Comitato Tecnico Scientifico; in caso di loro inadempimento, è legittimato a sollevare nei loro confronti tutte le contestazioni e le eccezioni del caso sull’operato degli stessi; d’intesa col Presidente, in conformità alle condizioni generali di incarico, dispone la revoca dello stesso nei confronti degli inadempienti.

In caso di contrasti di natura tecnica, operativa e finanziaria tra il Comitato Tecnico Scientifico da un lato ed il Presidente e/o il Direttore Operativo dall’altro, il Comitato deve portare la questione all’attenzione del Consiglio Direttivo Nazionale, che deciderà in merito al contrasto con decisione insindacabile.

17 - Status, incompatibilità e cessazione delle cariche associative

Non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale, di Presidente e Vice-Presidente Nazionale, di Direttore Operativo, di Revisore dei Conti e di membro del Comitato Tecnico Scientifico, di componente il Collegio dei Probiviri e di Tesoriere coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato anche tramite sentenza di applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione all’attività associativa o professionale svolta.

I soggetti di cui al comma precedente non possono inoltre rivestire alcuna delle cariche sopra indicate o cariche analoghe o similari, sia a livello nazionale, che regionale, provinciale e/o comunque locale in organizzazioni concorrenti anche solo parzialmente con l’Associazione o comunque operanti nel medesimo campo.

Gli incarichi sono incompatibili con l’assunzione di incarichi e di candidatura di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale e comunale

e di tutte le corrispondenti cariche esecutive, fatta eccezione per i Comuni aventi un numero di abitanti inferiore a 15.000 unità.

Il Presidente non può ricoprire altra carica all’interno dell’Associazione.

In caso di sopravvenienza della causa di incompatibilità, i soggetti di cui ai commi precedenti decadono con effetto immediato dalla carica ricoperta all’interno dell’Associazione.

Il successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità comporta il ripristino automatico nella carica ricoperta solo se ciò avvenga entro 30 giorni dal momento in cui sono cessate le condizioni di incompatibilità.

Le dimissioni dalle cariche si intendono irrevocabili ed efficaci dalla data del loro ricevimento e comportano la relativa decadenza dalle stesse.

Alle operazioni di surroga, di reintegro automatico e di sostituzione dei dimissionari si procede ai sensi del Regolamento Elettorale Interno.

18 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica 5 anni.

Qualsiasi associato con almeno cinque anni consecutivi di anzianità può candidarsi all’elezione per la carica di componente del Collegio dei Probiviri, purché sia in regola con tutto quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti interni dell’Associazione e non sia mai risultato soccombente all’esito di un procedimento di violazione del Codice Deontologico, dello Statuto e dei Regolamenti Associativi.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, che scelgono tra loro il Presidente del Collegio, e di tre membri supplenti, che sostituiscono quelli effettivi in caso di impossibilità e/o di incompatibilità e/o di decadenza.

Salvi ulteriori compiti e funzioni stabiliti dal presente Statuto, dal Codice Deontologico e dai Regolamenti Interni, il Collegio dei Probiviri controlla il rispetto delle norme statutarie, etiche, regolamentari e deontologiche da parte degli associati, dei soci sostenitori, del Direttore Operativo e del personale dipendente; agisce per propria iniziativa o su segnalazione; gestisce il procedimento disciplinare secondo le regole contenute nel Codice Deontologico associativo.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.

Il primo Collegio dei Probiviri rimane in carica fino all’Assemblea fissata per il rinnovo delle cariche associative, anche qualora fosse per un tempo inferiore ai 5 anni.

19 - Patrimonio, amministrazione e bilanci

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili o immobili e valori che a qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso della Stessa, nonché dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo lecito, sino a che non vengano erogate.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto obbligatoriamente ad altra Associazione senza scopo di lucro, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

I proventi dell’Associazione sono costituiti dai contributi associativi ordinari, straordinari ed integrativi, dalle oblazioni volontarie e da ogni altro introito di lecita provenienza.

20 - Esercizio finanziario e rendiconto

L’esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Per ciascun anno solare viene compilato il rendiconto finanziario ed economico, che una volta approvato sarà pubblicato nel sito web ufficiale dell’Associazione nella parte dedicata agli associati, unitamente ad una breve relazione illustrativa.

Il rendiconto viene presentato al Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) luglio di ogni anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve o altri capitali non potranno essere distribuiti, né direttamente, né indirettamente, durante la vita dell’Associazione, salvo che la devoluzione sia imposta dalla legge.

21 - Infrazioni commesse dagli Associati

Gli associati che si rendono colpevoli della violazione del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, del Codice Deontologico o comunque responsabili di condotte non conformi alla dignità ed al decoro dell’Associazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto e disciplinato dal Codice Deontologico.

Il procedimento disciplinare è integralmente regolato dal Codice Deontologico.

22 - Sanzioni disciplinari per le infrazioni commesse dagli associati

All’associato riconosciuto colpevole delle violazioni di cui all’articolo precedente vengono applicate le seguenti sanzioni, con le modalità e le conseguenze stabilite dal Codice Deontologico:

-avvertimento, consistente nel richiamo dell’Associato in ordine alla violazione commessa e nella contestuale esortazione a non ricadervi;

-censura, consistente nella formale dichiarazione di biasimo in ordine alla violazione commessa;

-sospensione da giorni 30 ad 1 anno;

-espulsione.

22-bis. Infrazioni commesse dai soci sostenitori. Sanzioni disciplinari

Ai soci sostenitori che si rendono colpevoli della violazione del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, del Codice Deontologico, nei limiti della sua applicabilità ad essi, o comunque responsabili di condotte non conformi alla dignità ed al decoro dell’Associazione, sono espulsi dall’Associazione con delibera motivata del Collegio dei Probiviri.

23 - Commissariamento degli organi associativi

Nel caso in cui gli organi associativi debbano essere commissariati, si segue la procedura sancita dal Regolamento Elettorale Interno.

24 - Norma transitoria

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell’Assemblea Generale degli Associati e si applica integralmente anche ai mandati elettivi interni ancora in corso al momento dell’approvazione stessa.

Al fine di consentire l’adeguamento dell’organizzazione interna dell’Associazione al presente Statuto, le cariche elettive attualmente insediate rimarranno comunque operative fino alla naturale scadenza del mandato.

25 - Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile, alle leggi vigenti ed alla prassi associativa interna se compatibile con la legge.